La circolare della Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4/4/2017 ha chiarito inequivocabilmente che le fatture emesse dal Fisioterapista sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi anche senza prescrizione medica, mentre quelle del Massofisioterapista lo sono solo se il titolo è stato conseguito entro il 17 marzo 1999. In questo caso il titolo è equipollente a quello del Fisioterapista.
Per chi avesse conseguito il titolo di Massofisioterapista dopo il 17 marzo 1999, il titolo non è equipollente, quindi le fatture per le sue prestazioni non possono essere portate in deducibilità nemmeno se accompagnate da prescrizione medica.